Permessi Legge 104: che succede se assisto un familiare in un Comune diverso dal mio?

Per beneficiare dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104, bisogna guardare alla residenza e non al domicilio.

La Legge stabilisce che il dipendente pubblico o privato che assiste il coniuge o un familiare con disabilità grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso retribuito al mese, usufruibili anche in ore. Ma cosa succede se il disabile si trova in un’altra regione?

mani assistente stringono quelle disabile
Permessi Legge 104: che succede se assisto un familiare in un Comune diverso dal mio? – ilmalpensante.it

Il lavoratore che deve assistere un familiare con disabilità grave che vive in un’altra regione o a più di 150 chilometri di distanza, può beneficiare dei permessi 104. Ma occorre fare attenzione. La normativa stabilisce che, in caso di assistenza fuori dalla Regione, se il disabile grave è residente in un Comune a più di 150 chilometri di distanza da quello di residenza del dipendente, il lavoratore beneficiario dei permessi 104 dovrà presentare una documentazione per dimostrare di aver realmente speso la giornata per assistere il familiare disabile.

La normativa parla di documenti idonei ad attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Ad esempio, si può presentare un titolo di viaggio come il biglietto dell’autobus o del treno, una ricevuta del pedaggio autostradale o dichiarazioni di strutture sanitarie dove il disabile è stato accompagnato.

Si può assistere un familiare disabile anche se residente in altro Comune

Quando si parla di 150 chilometri, si fa riferimento alla distanza tra il luogo di residenza del lavoratore e il luogo di residenza della persona disabile. Ribadiamo che bisogna guardare alla residenza e non al domicilio.

assistente tiene un braccio ad anziana con bastone
Si può assistere un familiare disabile anche se residente in altro Comune – ilmalpensante.it

Come spiega il Codice Civile, la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E se la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, si può dare rilievo alla dimora temporanea? Con “dimora temporanea” si fa riferimento alla permanenza in un luogo, che non è quello abituale di residenza, per un certo periodo di tempo. In questo caso, si potrà dare rilievo alla dimora temporanea (l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) soltanto se attestata mediante dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

Se il dipendente non è in grado di provare i chilometri percorsi per andare ad assistere la persona disabile, l’assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso retribuito ai sensi della Legge 104.

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