E’ davvero così difficile far approvare i lavori in condominio? Serve la maggioranza e delle garanzie sull’impatto ambientale che avranno.
Fare dei lavori nel condominio non è mai facile, sia perché è necessario un esborso economico sia perché, e questa seconda motivazione è strettamente collegata alla prima, per realizzarli serve anche il consenso degli altri condomini, secondo specifiche dinamiche sancite dalle regole.

La situazione diventa piuttosto complicata soprattutto nel momento in cui i lavori da fare sono piuttosto costosi, come possono essere ad esempio il rifacimento della facciata, la ristrutturazione del tetto o una manutenzione generale di tutto l’edificio. In molti casi diventa obbligatorio, ma non è strano vedere liti e dissapori, in un’assemblea condominiale, quando si discute di cose del genere.
La questione principale che va chiarita è sicuramente quella legata alle modalità di voto, che sanciscono tra l’altro l’effettiva approvazione della delibera. Ma qual è il quorum necessario affinché ciò avvenga? Serve la maggioranza dei voti favorevoli dei condomini, o qualcosa di più?
Lavori in condominio, quale maggioranza sempre? Le risposte caso per caso
Stando a quanto riportato da laleggepertutti.it, le risposte cambiano di caso in caso, sebbene con una sentenza dello scorso giugno la Corte di Cassazione abbia ribadito il concetto per cui, nel caso di lavori di “notevole entità“, è sempre necessaria la maggioranza qualificata dei voti positivi.

Una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 15346, depositata il 9 giugno 2025, ha ribadito un principio fondamentale: per i lavori “di notevole entità”, non ci sono scorciatoie, serve sempre una maggioranza qualificata. Nel caso in cui dovessero essere svolti lavori di manutenzione ordinaria (con una spesa contenuta), pare sia sufficiente la maggioranza dei presenti all’assemblea, purché rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (333,33 millesimi);
Al contrario, in caso di lavori di straordinaria manutenzione, oltre che per le innovazioni (interventi importanti e dispendiosi a livello economico), la legge chiede che venga raggiunta una maggioranza qualificata, ovvero il voto della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. A questo punto, resta da chiarire cosa rientra nella manutenzione ordinaria e cosa, invece, in quella straordinaria.
La divisione che viene fatta dalla Suprema Corte, nella pronuncia in commento, si basa sull’esborso economico: a prescindere dalla denominazione, tutto dipende da quanto i lavori influiscono sul bilancio del condominio e quindi, in modo conseguente, sull’impatto che i lavori hanno sulle tasche dei condomini.